La denuncia (art. 333 c.p.p.) è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Il cittadino non ha l’obbligo giuridico di sporgere denuncia. Tuttavia, la denuncia è obbligatoria in alcuni casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio se si viene a conoscenza di reati contro lo Stato, come attentati, stragi, terrorismo, o di un sequestro di persona a scopo di estorsione o della detenzione di esplosivi, o quando si riceve in buona fede denaro falso o si acquistano oggetti di dubbia origine o in caso di furto o smarrimento di un’arma).
L’esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere rilievo penale.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino, che consente di perseguire gli autori dei reati.
È importante però sottolineare che la denuncia deve sempre indicare elementi di fatto concreti o supposizioni e sospetti ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza e che il denunciante non esponga come vere proprie illazioni o congetture. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l’Autorità competente. Ma, nell’interesse anzitutto della giustizia, è necessario che si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli, mentre la prospettazione consapevole di reati inesistenti, o di circostanze non veritiere a carico di persone determinate, può determinare una responsabilità, anche penale, dell’autore.
La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti e può essere presentata alla polizia giudiziaria:
Commissariato della Polizia di Stato
Stazione Carabinieri
Comando della Guardia di Finanza
Comando della Polizia Municipale
Può essere presentata personalmente o tramite un avvocato, sia in forma orale sia in forma scritta. Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta.
Può essere depositata anche in Procura, Ufficio Ricezione Atti, sportello n. 2, previa identificazione.
Delle denunce e degli esposti anonimi non può essere fatto alcun uso.
Il cittadino non ha l’obbligo giuridico di sporgere denuncia. Tuttavia, la denuncia è obbligatoria in alcuni casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio se si viene a conoscenza di reati contro lo Stato, come attentati, stragi, terrorismo, o di un sequestro di persona a scopo di estorsione o della detenzione di esplosivi, o quando si riceve in buona fede denaro falso o si acquistano oggetti di dubbia origine o in caso di furto o smarrimento di un’arma).
L’esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere rilievo penale.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino, che consente di perseguire gli autori dei reati.
È importante però sottolineare che la denuncia deve sempre indicare elementi di fatto concreti o supposizioni e sospetti ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza e che il denunciante non esponga come vere proprie illazioni o congetture. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l’Autorità competente. Ma, nell’interesse anzitutto della giustizia, è necessario che si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli, mentre la prospettazione consapevole di reati inesistenti, o di circostanze non veritiere a carico di persone determinate, può determinare una responsabilità, anche penale, dell’autore.
La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti e può essere presentata alla polizia giudiziaria:
Commissariato della Polizia di Stato
Stazione Carabinieri
Comando della Guardia di Finanza
Comando della Polizia Municipale
Può essere presentata personalmente o tramite un avvocato, sia in forma orale sia in forma scritta. Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta.
Può essere depositata anche in Procura, Ufficio Ricezione Atti, sportello n. 2, previa identificazione.
Delle denunce e degli esposti anonimi non può essere fatto alcun uso.